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Smart Working in procedura semplificata e proroga dello stato di emergenza.

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile ma non la deroga alla normativa per lo smart working semplificato. La coerenza normativa è necessaria.

I dubbi in materia e un commento del nostro avvocato giuslavorista Sergio Alberto Codella.

La vicenda dello smart working in procedura semplificata - la facoltà per i Datori di Lavoro (DDL) di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato senza dovere sottoscrivere un accordo individuale - ha fatto emergere qualche dubbio dopo la proroga dello stato di emergenza. 

Punto fermo, la fonte normativa che regola la disciplina di riferimento smart working in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, è sempre l’art. 90, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Qui, al terzo comma, si stabilisce che: […] i Datori di Lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”

Il cosiddetto Decreto “Milleproroghe” - fermo restando quanto sopra per l'obbligo di trasmissione - proroga per il DDL la deroga alla normativa madre in tema di smart working (il D.lgs. 81/2017) in merito alla sottoscrizione degli accordi. L’art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2020 prevede infatti che: “I termini previsti dalle disposizioni legislative […] sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

La novità è che nel frattempo, il 13 gennaio, la delibera del Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile. E per lo smart working - considerando che al momento il Sole 24Ore stima in Italia ci siano 1,8 milioni di lavoratori in modalità agile - quali novità si profilano allora?

Avv. Codella: occorre la coerenza normativa.

Come consueto, abbiamo interpellato il nostro avvocato giuslavorista Sergio Alberto Codella, ma anche il nostro esperto ci conferma la situazione di dubbio:

<<Si rileva una mancanza di coerenza normativa, dato che la sopracitata regola per lo smart working vale per un periodo inferiore rispetto alla durata dello stato di emergenza. A questo punto bisogna capire cosa succederà a fine marzo, se ci sarà un ulteriore intervento normativo che omogenizzi la materia>>.

Attenzione quindi, perché la questione non è di poco conto, dobbiamo infatti tenere in considerazione la traiettoria della pandemia. Inoltre, il Comitato Tecnico Scientifico, da par suo, vorrebbe che lo stato di emergenza durasse fino all’estate. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al momento non è propenso, per ovvi motivi di opportunità politica.

Tuttavia, per quanto riguarda il nostro ambito di studio, il lavoro agile appunto, ci auguriamo che i dubbi sulla deroga alla normativa possono essere fugati anche per il proseguo dell’anno.

Il 2021, infatti, è considerato “l’anno dello smart working” (parole del Ministro della Salute Roberto Speranza…) per il numero record in Italia di lavoratori coinvolti.

 Cover foto: Alberto Pizzioli - AFP/Getty Images

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Smart Working in procedura semplificata e proroga dello stato di emergenza.

Redazione

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Smart Working magazine è stato fondato nel gennaio 2019 per affrontare le tematiche della cultura agile e il futuro del lavoro.

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