Congedi fino a 24 mesi, permessi aggiuntivi retribuiti, priorità allo smart working e nuove risorse per la ricerca: come cambia davvero la protezione dei lavoratori “fragili”.
1. Una nuova stagione normativa per chi convive con la fragilità
Negli ultimi anni il rapporto tra salute e lavoro è diventato una delle questioni più delicate del nostro sistema produttivo. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e la diffusione degli strumenti digitali hanno reso evidente un dato: le tutele nate negli anni ’90, pur solide, non bastano più a rispondere a bisogni che oggi sono più complessi, continui e interconnessi con la vita lavorativa.
È in questo scenario che si inserisce la legge 106/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel luglio 2025 ed entrata in vigore il 9 agosto. Il suo obiettivo non è sostituire la storica legge 104/1992, ma aggiornarne la logica, ampliarne la portata e introdurre un nuovo modello culturale: la fragilità non come arresto della partecipazione lavorativa, ma come condizione che il sistema deve riconoscere, sostenere e integrare.
La riforma si rivolge ai lavoratori del settore pubblico e privato e, per la prima volta con una struttura così definita, anche ai lavoratori autonomi continuativi, un segmento spesso dimenticato nelle politiche di tutela della salute. Il legislatore crea così un sistema più inclusivo, che valorizza il ruolo dello smart working, tutela la continuità occupazionale e sostiene la ricerca in ambito medico.
2. Due grandi pilastri: continuità del lavoro e conciliazione con le cure
La legge si sviluppa lungo due assi centrali:
- un forte rafforzamento della continuità del rapporto di lavoro, soprattutto nei periodi più complessi della malattia;
- nuovi strumenti per favorire la conciliazione tra attività lavorativa e percorsi diagnostico-terapeutici, attraverso permessi retribuiti aggiuntivi e un migliore coordinamento con le tutele già esistenti.
Il risultato è una normativa che non ragiona più su assenze e presenze, ma su un concetto chiave di benessere organizzativo: il lavoro non deve essere una variabile impazzita da gestire mentre si affronta una malattia, ma una componente che si adatta, si sospende quando necessario, si rimodula e si riprende in modo sostenibile.
3. Il nuovo congedo per malattia grave: fino a 24 mesi di tutela del posto
Il cuore della riforma è l’articolo 1, che introduce una misura strutturale per chi è colpito da:
- patologie oncologiche;
- malattie invalidanti o croniche (incluse le patologie rare);
- condizioni che determinano un’invalidità pari o superiore al 74%.
Per questi lavoratori, pubblici o privati, nasce la possibilità di richiedere un congedo fino a 24 mesi, anche frazionabile. È una delle misure più ampie mai previste nel nostro ordinamento.
3.1 Cosa garantisce il congedo?
Il congedo offre due certezze fondamentali:
- la conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo richiesto;
- l’esclusione di qualsiasi obbligo lavorativo, anche sotto forma di attività autonoma.
Non vi è retribuzione, ma il lavoratore mantiene tutti i diritti connessi al rapporto. La misura è pensata per coprire i periodi più complessi della malattia — diagnosi, terapie invasive, cicli di riabilitazione — senza incorrere nel rischio di perdere la propria occupazione.
3.2 Quando parte il congedo?
La legge è chiara: il congedo decorre solo dopo che il lavoratore abbia esaurito ogni altro periodo di assenza spettante “a qualunque titolo”, retribuito o non retribuito.
3.3 Come incide sull’anzianità?
Il periodo non viene conteggiato:
- né ai fini dell’anzianità di servizio,
- né ai fini previdenziali.
Tuttavia, la riforma valorizza la libertà di scelta: il lavoratore può riscattare in via volontaria il periodo attraverso la prosecuzione contributiva, secondo la disciplina già prevista dall’INPS.
3.4 Rapporto con la contrattazione collettiva
La norma lascia intatta la possibilità che i contratti collettivi prevedano condizioni più favorevoli: ciò significa che le imprese virtuose e i CCNL più avanzati possono continuare a sviluppare misure di welfare ulteriormente protettive.
4. Certificazione medica rafforzata e uso del Fascicolo Sanitario Elettronico
Per garantire la serietà del procedimento e al contempo semplificare le procedure, la legge stabilisce che la condizione patologica deve essere attestata da:
- il medico di medicina generale, oppure
- uno specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata.
La grande novità è l’utilizzo integrato del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico, che permettono un flusso di informazioni più rapido, più sicuro e meglio strutturato. Una scelta coerente con la digitalizzazione e con l’obiettivo di ridurre la burocrazia per chi sta già affrontando un percorso complesso di cura.
5. Tutele anche per gli autonomi: un passo culturale importante
Il comma 3 dell’articolo 1 estende la tutela ai lavoratori autonomi continuativi, definiti dalla legge 81/2017.
Per questa platea, spesso priva di reali strumenti di protezione quando sopraggiunge una malattia grave, è introdotta la possibilità di sospendere la prestazione fino a 300 giorni all’anno. La sospensione non comporta la cessazione del rapporto contrattuale ma protegge il lavoratore da inadempimenti o penali, in un settore dove la malattia può avere impatti molto più immediati sulla sostenibilità economica.
Questa apertura è un segnale culturale forte: il lavoro autonomo non è più un’area a bassa tutela, ma un segmento il cui benessere è riconosciuto come importante per l’intero sistema produttivo.
6. Il ritorno al lavoro dopo il congedo: priorità allo smart working
Uno dei passaggi più innovativi, e forse meno discussi nel dibattito pubblico, riguarda il rientro al lavoro.
Il comma 4 stabilisce che, al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di accedere con priorità al lavoro agile, sempre che la mansione lo consenta.
Questo significa:
- la priorità non è discrezionale, ma un diritto effettivo;
- la richiesta deve essere valutata con tempestività;
- lo smart working diventa parte integrante del percorso di reinserimento.
Si tratta di un riconoscimento esplicito del ruolo dello smart working non come strumento emergenziale o opzionale, ma come leva permanente per l’inclusione lavorativa.
7. Permessi retribuiti aggiuntivi: dieci ore in più all’anno per cure e accertamenti
L’articolo 2 introduce per i lavoratori fragili una nuova misura strutturale: 10 ore annuali di permesso retribuito aggiuntivo, utilizzabili per:
- visite mediche,
- esami diagnostici,
- analisi clinico-chimiche e microbiologiche,
- cure ricorrenti.
La misura si applica ai lavoratori con le stesse patologie indicate nell’articolo 1 — oncologiche, invalidanti o croniche — con invalidità almeno del 74%, ma anche ai genitori lavoratori con figli minorenni affetti dalle medesime condizioni.
7.1 Come vengono retribuite le ore?
È riconosciuta l’indennità prevista per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita, insieme alla copertura contributiva figurativa, a tutela della posizione previdenziale.
7.2 Settore privato e settore pubblico
La legge distingue chiaramente:
- nel privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio con i contributi;
- nel settore pubblico, sono previste misure specifiche per garantire la sostituzione del personale, soprattutto nelle scuole, con una copertura finanziaria dedicata pari a 1,24 milioni di euro annui dal 2026.
8. Un ponte tra lavoro e ricerca: premi di laurea in memoria dei pazienti
Una delle parti più simboliche della riforma è l’articolo 3, che istituisce presso il Ministero dell’Università e della Ricerca un fondo di 2 milioni di euro all’anno per finanziare premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici.
L’iniziativa punta a:
- promuovere studi avanzati in medicina, biotecnologie, farmacia e professioni sanitarie;
- incentivare la ricerca clinica;
- rafforzare il legame tra testimonianze di vita e futuro della scienza.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge sarà emanato un decreto per stabilire criteri di merito, modalità di erogazione e numero dei premi.
9. Digitalizzazione dell’INPS: la tecnologia come garanzia di equità
L’articolo 4 interviene sull’infrastruttura tecnologica dell’INPS con un investimento di:
- 500.000 euro nel 2026
- 20.000 euro annui dal 2027
L'obiettivo è chiaro: sistemi più rapidi, maggior tracciabilità, minore burocrazia, migliore coordinamento con il Fascicolo Sanitario Elettronico. Una riforma normativa senza infrastruttura digitale rischierebbe infatti di essere inefficace; qui il legislatore tenta di evitare questa distorsione.
10. Una riforma che riscrive la cultura del lavoro e della cura
La legge 106/2025 non introduce solo nuove misure: cambia la grammatica con cui il nostro ordinamento parla di malattia, lavoro e dignità. Passa da un modello basato sulla compensazione dell’assenza a uno che valorizza la continuità della persona — lavoratore, paziente, cittadino.
Tre passaggi chiave della svolta culturale
- La fragilità non è una sospensione della vita professionale, ma una fase che il sistema deve proteggere.
- Lo smart working diventa strumento strutturale di inclusione, non bonus emergenziale.
- La tutela si estende anche al lavoro autonomo, riconoscendone la vulnerabilità reale.
Per le imprese, si apre un nuovo capitolo: la gestione amministrativa non basta più. Occorre una visione che unisca compliance, welfare aziendale e benessere organizzativo.
11. Cosa cambia per aziende, HR e consulenti del lavoro
Le imprese dovranno:
- aggiornare i regolamenti interni e le policy sul lavoro agile;
- rivedere la gestione delle assenze per malattia, distinguendo chiaramente tra istituti contrattuali e nuove tutele di legge;
- predisporre sistemi amministrativi che dialoghino efficacemente con le piattaforme INPS;
- formare i manager sulla gestione rispettosa e non discriminatoria dei lavoratori fragili.
Per il mondo delle risorse umane, la riforma rappresenta un'occasione per passare da un modello reattivo a uno proattivo:
- prevenire anziché gestire crisi;
- dialogare con il medico competente;
- sostenere il rientro al lavoro con flessibilità reale.
12. Conclusione: una riforma di civiltà sociale e organizzativa
Con la legge 106/2025, il legislatore prova a riscrivere il patto tra lavoro e malattia attraverso:
- protezioni più lunghe (24 mesi),
- strumenti più flessibili (permessi retribuiti aggiuntivi),
- modalità più moderne (priorità allo smart working),
- investimenti più lungimiranti (fondi per ricerca e digitalizzazione).
Una riforma che parla non solo di norme, ma di cultura: riconosce che la fragilità non va nascosta né penalizzata, ma accompagnata con strumenti adeguati.
Per i lavoratori, significa più sicurezza.
Per le aziende, significa un salto di responsabilità.
Per il Paese, significa un sistema produttivo più umano e più maturo.