Un incentivo fino a 8.000 euro l’anno per le imprese che consentono ai propri dipendenti di lavorare stabilmente da un piccolo comune montano.
Sulla carta è una delle misure più interessanti introdotte negli ultimi anni per collegare smart working, politiche del lavoro e contrasto allo spopolamento. Nella pratica, però, ad agosto 2026 le aziende non hanno ancora una procedura attraverso la quale richiedere l’agevolazione.
La misura è contenuta nell’articolo 26 della legge 131 del 12 settembre 2025, entrata in vigore il 20 settembre dello stesso anno. La norma riconosce ai datori di lavoro privati un esonero dai contributi previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato che svolgano stabilmente la prestazione in modalità agile da un comune montano con meno di 5.000 abitanti.
Il problema è che la legge, da sola, non basta.
Come dovrebbe funzionare lo sgravio
Per il 2026 e il 2027 l’esonero può arrivare al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite di 8.000 euro l’anno per ciascun lavoratore.
Successivamente, il beneficio dovrebbe ridursi:
- al 50%, fino a 4.000 euro annui, nel 2028 e nel 2029;
- al 20%, fino a 1.600 euro, nel 2030.
I contributi e i premi INAIL restano esclusi, mentre non cambia il calcolo della futura pensione del dipendente. L’incentivo rientra inoltre nel regime europeo degli aiuti de minimis.
Non è però sufficiente lavorare occasionalmente da una casa in montagna. La prestazione agile deve essere svolta stabilmente nel comune interessato e il lavoratore deve trasferirvi sia l’abitazione principale sia il domicilio, provenendo da un comune non montano.
Esiste poi un requisito anagrafico particolarmente rigido: il dipendente non deve aver ancora compiuto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge, cioè il 20 settembre 2025. Non si tratta quindi di un limite verificato al momento della futura richiesta, ma di una fotografia anagrafica fissata dalla norma.
L’elenco dei comuni non risolve il problema
Un primo passaggio è stato completato con il Dpcm 121 dell’11 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio ed entrato in vigore il 22 luglio. Il provvedimento ha definito i nuovi criteri altimetrici e di pendenza e ha individuato 3.715 comuni classificabili come montani.
Questo, però, è soltanto l’elenco generale.
La legge richiede un secondo Dpcm che, all’interno di quell’elenco, individui i comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno. La selezione dovrà considerare anche indicatori socioeconomici: spopolamento, reddito, disponibilità di servizi, accessibilità e caratteristiche del territorio.
Per questo secondo provvedimento la legge concede 90 giorni dall’entrata in vigore del primo Dpcm. Il relativo termine non è quindi ancora scaduto, ma fino alla sua approvazione le imprese non possono sapere con certezza quali comuni rientreranno nell’agevolazione.
Il decreto veramente in ritardo
Il ritardo più evidente riguarda invece il decreto del Ministero del Lavoro previsto dall’articolo 26.
Il provvedimento avrebbe dovuto definire:
- il massimale di retribuzione agevolabile;
- le modalità di accesso allo sgravio;
- i criteri di concessione;
- i sistemi di monitoraggio della spesa.
La legge ne prevedeva l’adozione entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi entro novembre 2025. Al 6 agosto 2026, nelle banche dati ufficiali consultate, non risulta ancora pubblicato.
Solo dopo questo passaggio l’INPS potrà presumibilmente fornire alle imprese le istruzioni operative per presentare le domande e compensare i contributi.
Il risultato è paradossale: il 2026, primo anno nel quale lo sgravio dovrebbe essere applicato integralmente, è già ampiamente iniziato, ma le aziende non conoscono ancora né il perimetro territoriale definitivo né la procedura da utilizzare.
Un incentivo potenzialmente utile, ma molto selettivo
Anche quando diventerà operativo, lo strumento avrà un campo di applicazione ristretto.
Non riguarda tutti gli smart worker, non sostiene direttamente autonomi e freelance e non premia chi vive già in montagna. Il beneficiario economico è il datore di lavoro, mentre il dipendente deve trasferire effettivamente abitazione e domicilio.
L’impostazione prova quindi a incentivare trasferimenti stabili, non il semplice lavoro da remoto occasionale.
La logica non è priva di fondamento. Una ricerca Istat sulle Alpi italiane ha evidenziato come i piccoli comuni ben collegati e dotati di servizi possano attrarre nuovi residenti anche attraverso forme di residenza “metromontana” e organizzazioni del lavoro più flessibili. Lo smart working, però, produce effetti territoriali soltanto quando è accompagnato da connessioni, mobilità, abitazioni disponibili, scuole, sanità e servizi locali.
La lezione per imprese e territori
Per le direzioni HR, al momento, l’incentivo non può ancora essere considerato un risparmio acquisito né essere inserito con certezza nei piani di assunzione o nelle politiche di mobilità.
Per i territori montani significa perdere mesi preziosi nell’attrazione di nuovi residenti. Per i lavoratori significa non sapere se un possibile trasferimento potrà realmente essere sostenuto dall’azienda.
L’idea di utilizzare il lavoro agile come leva contro lo spopolamento è interessante. Ma una politica del lavoro diventa reale soltanto quando imprese e persone possono applicarla.
Altrimenti rimane ciò che oggi è lo smart working agevolato in montagna: una buona intenzione, finanziata e approvata, ma ancora bloccata tra un decreto e l’altro.
Questa analisi nasce dall’articolo firmato da Alice Chinnici e Giuseppe Maccarone che ha segnalato la mancata operatività della misura. Le verifiche sulle fonti normative e istituzionali confermano la distanza ancora esistente tra l’incentivo previsto dalla legge e la sua concreta utilizzabilità.