Una decisione del Tribunale di Padova interviene su un tema che riguarda ormai milioni di lavoratori: cosa accade se l’infortunio avviene mentre si lavora da casa? La risposta, in questo caso, è chiara. Se l’evento è collegato alla prestazione lavorativa e si verifica durante l’orario di servizio, la tutela è quella prevista per l’infortunio sul lavoro.
La sentenza, firmata dal giudice del lavoro Maurizio Pascali e depositata l’8 maggio 2025 (divenuta di dominio pubblico solo nelle ultime settimane), riguarda una dipendente sessantenne dell’Università di Padova.
L’episodio
L’8 aprile 2022, poco prima della fine del turno – erano circa le 13.50 – la lavoratrice stava partecipando a una riunione su Zoom dalla propria abitazione. Nel corso dell’incontro si è alzata per recuperare alcuni documenti dalla borsa. Durante il breve tragitto è caduta, riportando la frattura della caviglia in due punti.
Le conseguenze non sono state lievi: ricovero ospedaliero, intervento chirurgico e un periodo di cure conclusosi il 22 agosto 2022, per un totale di 137 giorni.
Il nodo assicurativo
La questione non si è chiusa sul piano sanitario. In un primo momento l’Inail aveva ritenuto l’evento indennizzabile; successivamente ne ha escluso la natura di infortunio sul lavoro, ricondotto a incidente domestico. La lavoratrice si è così trovata a sostenere direttamente le spese per visite specialistiche private, medicazioni e noleggio della sedia a rotelle.
Dopo un ulteriore diniego amministrativo, la dipendente ha presentato ricorso al giudice del lavoro di Padova.
Nel corso del giudizio l’Inail ha riconosciuto la qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro, con un accordo che ha portato al riconoscimento di un’invalidità permanente del 9%. Restava però aperta la questione del rimborso delle spese mediche private già sostenute.
La decisione
Il giudice ha ritenuto tali spese congrue, anche alla luce della specificità del caso e dei tempi del servizio pubblico, disponendo il rimborso di 1.284 euro oltre alle spese legali.
Il punto centrale della decisione non è tanto l’importo, quanto il principio: nel lavoro agile, il luogo fisico della prestazione non fa venir meno la copertura assicurativa. Ciò che conta è il nesso funzionale tra attività lavorativa ed evento lesivo.
Nel caso esaminato, l’infortunio è avvenuto durante l’orario di lavoro e nell’ambito di un’attività connessa alla prestazione (la partecipazione a una riunione e il recupero di documenti necessari).
Un precedente rilevante
Il lavoro da remoto ha ampliato i confini dello spazio lavorativo, ma non ha eliminato le tutele. Questa decisione contribuisce a definire in modo più preciso i criteri di applicazione della copertura Inail in contesti domestici.
Per dipendenti pubblici e privati, ma anche per datori di lavoro e uffici del personale, il messaggio è netto: lo smart working non è una zona grigia sotto il profilo assicurativo. Se l’attività è svolta nell’interesse del datore e durante l’orario di servizio, l’infortunio può essere riconosciuto come tale, anche se avviene tra le mura di casa.
La giurisprudenza sul lavoro agile è ancora in evoluzione, ma questa pronuncia segna un passaggio importante: lavorare da casa non significa rinunciare alle garanzie previste per chi lavora in presenza.